Statuto della “FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE BELLAT”
con sede in San Michele all’Adige presso la sede della Fondazione Edmund Mach

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di data 4 Aprile 2018


1. La Fondazione “cav. Luciano e cav. dott. Agostino de Bellat” trae origine dal testamento olografo redatto in data 18 marzo 1965 dal cav. dott. Agostino de Bellat, fu Luciano, di Borgo Valsugana, con il quale si dispone il trasferimento in proprietà della Provincia Autonoma di Trento per l’lstituto Agrario Provinciale di S. Michele delle aziende e dei beni mobili di cui all‘art. 3.

2. La denominazione semplificata è Fondazione de Bellat; l’acronimo FdB. La sede e presso la sede legale della Fondazione Edmund Mach – da qui innanzi denominata Fondazione Mach, in San Michele all’Adige, via E. Mach, 1.

1. La Fondazione de Bellat, come da indicazioni testamentarie, ha per scopo “l’elargizione di borse di studio per giovani e amanti di agricoltura e/o di aiuti a volonterosi agricoltori della Valsugana”. Più in generale attende al sostegno e stimolo di attività che siano espressione del mondo rurale della valle.

2. Provvede alle dette finalita con le rendite del proprio patrimonio, ed eventualmente con i contributi che venissero concessi dallo Stato, da altri enti e da privati.

1. Il patrimonio è costituito:

a) dai beni immobili formanti la “Azienda agricola di Marco” in Val Lagarina, quali risultano dagli estratti tavolari e relativi fogli di possesso, consistenti nelle partite tavolari 14 e 542 con ogni diritto o servitù ad essi pertinenti;
b) dai beni mobilii di detta Azienda indicati nell’inventario di eredità rogato in Marco il 23 novembre 1965 dal Notaio dott. Riccardo Marchesoni, n. 30226;
c) dai beni immobili formanti “l’Azienda Agricola di Valsugana” quali risultano dagll estratti tavolari e relativi fogli di possesso, e consistenti nelle partite tavolari 341 e 825 del c.c. di Castelnuovo; P.T. 88 del c.c. di Telve di Sotto, P.T. 223 di Villagnedo; P.T. 273 e 774 di Scurelle; P.T. 919 di Borgo, con ogni diritto o servitù ad essi pertinenti;
d) dai beni mobili di detta Azienda indicati nell’inventario di eredità rogato dal Notaio dott. Riccardo Marchesoni in Castelnuovo, località Spagolle, il 20 novembre 1965, n. 30308 rep.;
e) da tutti gli altri beni che potranno affluire al patrimonio della Fondazione a seguito di lasciti, donazioni o investimenti effettuati dalla medesima.

2. Per il perseguimento degli scopi della Fondazione de Bellat, possono essere venduti i beni immobili e mobili ritenuti non rilevanti o particolarmente gravosi ai fini di una conduzione ottimale del patrimonio.

3. I proventi derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono destinati all’incremento o al mantenimento del patrimonio.

4. Le modificazioni derivanti o dalle operazioni di cui al presente articolo, ovvero da quelle originate da eventuali trasferimenti coattivi di proprietà, o comunque da fatti o atti, disposti anche d’ufficio, che comportino delle variazioni, alla consistenza e/o dalla identificazione dei singoli beni costituenti il patrimonio, sono riportate allo stato patrimoniale.

1. Gli organi della Fondazione de Bellat sono:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore dei conti.

1. L’amministrazione della Fondazione de Bellat è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito:

a) dal Presidente pro tempore della Provincia autonoma di Trento o da suo delegato;
b) dal direttore generale pro tempore della Fondazione Mach istituto agrario di San Michele all‘Adige;
c) da un insegnante della Fondazione Mach – Istituto agrario di San Michele all’Adige;
d) da un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Mach – Istituto agrario di San Michele all’Adige
e) da un rappresentante della Fondazione Mach – Istituto agrario di San Michele all’Adige, espressione del mondo rurale della Valsugana.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c) d) ed e) sono nominati dalla Fondazione Mach.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per la durata della Legislatura provinciale.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vicepresidente.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un consigliere di riferimento, si provvede alla sua sostituzione ed il nuovo consigliere dura in carica per la restante parte del mandato.

6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri compreso il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative alla cessione o acquisto di beni immobili sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
Nelle votazioni a scrutigno palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto, decide il Consiglio ad unanimità dei presenti.

7. Tre consiglieri possono chiedere la convocazione del Consiglio.

8. Alle adunanze può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.

9. L’assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute comporta la decadenza dalla carica.

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio in particolare, delibera:

a) le modifiche dello statuto;
b) il bilancio annuale di attività e quello dell’anno solare precedente;
c) l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili;
d) la costituzione in giudizio nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie;
e) una relazione annuale sull’attivita svolta.

3. ll Consiglio di Amministrazione, nella seduta relativa all’approvazione del bilancio dell’anno solare precedente, stabilisce la destinazione dell’eventuale utile netto tenendo conto delle reali esigenze e necessità tempo per tempo presenti nel mondo rurale della Valsugana.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione de Bellat ed è responsabile del suo andamento; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, provvede alla gestione ordinaria, alla disposizione degli argomenti da sottoporre al Consiglio e, in genere, a quanto necessario per assicurare il buon funzionamento dell’Ente.

2. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio; puo delegare, per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione, parte dei suoi poteri ad uno dei Consiglieri.

3. In caso di necessità e di urgenza, il presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione; tali atti sono portati a ratifica del Consiglio alla prima seduta successiva.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

1. Con delibera della Giunta Provinciale di Trento viene nominato il Revisore dei conti per la durata della legislatura provinciale. Il Revisore dei conti può essere riconfermato.

2. Il Revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

3. Il Revisore dei conti esamina e riferisce al Consiglio di Amministrazione sui progetti di stato previsionale e di bilancio e sul conto economico e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione.

4. Con la delibera di nomina la Giunta Provinciale fissa il compenso per il Revisore dei conti nel rispetto della disciplina vigente.

1. I componenti degli organi della Fondazione de Bellat, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto, terzi ovvero del coniuge, di parenti, affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa, devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione medesima.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l’organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

1. La segreteria della Fondazione de Bellat ha sede presso gli uffici amministrativi della Fondazione Mach o presso altra sede scelta dal Consiglio di Amministrazione.
1. I rapporti per i servizi bancari sono affidati al Tesoriere della Provincia Autonoma di Trento ovvero ad un istituto di credito scelto dalla Fondazione de Bellat.
1. In caso di estinzione della Fondazione de Bellat, i beni che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti allla Provincia Autonoma di Trento, che li darà in uso gratuito alla Fondazione Mach.
1. Per quanto non contemplate nel presente statuto, si richiamano le norme in materia della vigente legislazione.
1. Gli attuali membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica fino alla loro naturale scadenza, coincidente con il termine della legislatura provinciale 2013-2018 e comunque fino alla nomina da parte della Giunta Provinciale di Trento del Revisore unico previsto dal presente statuto.